Art. 3.
(Tabella).

      1. Le piante, le loro parti, le droghe e gli altri prodotti naturali utilizzabili come tali o come materie prime da cui ottenere i prodotti erboristici sono ricompresi in una tabella, predisposta e aggiornata ai sensi del presente articolo.
      2. La tabella di cui al comma 1 è predisposta con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute,

 

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adottato di intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta della Commissione di cui all'articolo 12, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. La tabella di cui al comma 1 riporta, ove necessario, la dose massima per parte di pianta e per tipo di derivato alla quale le singole piante, loro parti e droghe possono essere utilizzate come prodotti erboristici ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2. La tabella di cui al comma 1 riporta anche i criteri di purezza e gli altri requisiti obbligatori delle piante, loro parti, droghe e di altri prodotti naturali elencati e le relative metodiche analitiche.
      4. La tabella di cui al comma 1 è aggiornata almeno una volta l'anno con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta della Commissione di cui all'articolo 12.
      5. La vendita al dettaglio dei prodotti erboristici inclusi nella tabella di cui al comma 1 è riservata ai soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall'articolo 5, comma 2, nonché in possesso delle previste autorizzazioni alla vendita.